Cambiano le cose
nel nostro Paese e cambiano le cose all’INPS anche per i
genitori single… in Affido familiare!
Dall’1 gennaio
2015, infatti, sono scattate le nuove tabelle di riferimento, e le nuove indicazioni
generali, attraverso cui accedere alle agevolazioni.
Anche Tu che hai
un bimbo in Affido familiare, quindi, con ISEE
alla mano, potrai ricevere, oltre al consueto contributo mensile, un ulteriore assegno.
Vediamo come
procedere e districarci nei meandri della burocrazia.
Innanzitutto puntiamo
il riflettore sull’Assegno di maternità
concesso dallo Stato (www.inps.it), ed erogato direttamente dall’Inps, ai genitori
single affidatari.
Questo è un contributo
economico che può essere richiesto da Te affidatario solo nel caso di non
riconoscibilità, o non riconoscimento, da parte di entrambi i genitori.
Quali requisiti generali
devi avere per richiedere l’assegno di
maternità? Naturalmente la residenza in Italia, o la cittadinanza Italiana,
o ancora di uno stato dell’Unione Europea.
In particolare
per Te mamma single affidataria, se
lavoratrice, devi avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel
periodo compreso tra i 18 e 19 mesi precedenti l’effettivo ingresso del tuo
piccolo in famiglia.
Una volta che hai
verificato di avere tutte queste caratteristiche, puoi presentare la domanda, per
ricevere l’assegno che ti spetta, alla sede Inps di competenza entro sei mesi
dall’effettivo ingresso del minore in famiglia.
Posso solo dirti
che, l’importo dell’assegno, per l’Affido familiare avvenuto nel corso del 2014,
è pari a euro 2.082,08 (misura intera).
E adesso veniamo
agli assegni familiari per gli affidamenti disposti dagli Enti Locali
ai genitori single affidatari.
In questo caso
sta tutto nelle mani del Giudice Tutelare.
Infatti, è il
Giudice che, nel rendere esecutivo l’Affido familiare, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relativi al piccolo siano erogati temporaneamente in favore a
Te affidatario.
E’ ovvio che
perché questo accada Tu devi rientrare nelle fasce di reddito per le quali sono
previsti tali contributi.
Al contrario, per
gli affidamenti disposti dal Tribunale
per i Minorenni è il Tribunale stesso che deve prevedere nel decreto questo
diritto (art. 38 della legge 149/01 che sostituisce l’art. 80 della legge
184/83).
A dirla tutta la
materia degli assegni familiari, disciplinata dal decreto presidenziale 797/55
all’art. 3, già prevede il diritto degli affidatari agli assegni familiari.
In base a tale
norma e agli art. 38 e 39 dello stesso decreto, quindi, Tu in quanto
affidatario puoi presentare al datore di
lavoro lo stato di famiglia da cui deve risultare l’iscrizione del minore
in affido, corredato dal provvedimento giudiziario o amministrativo.
Da quel momento
automaticamente puoi ottenere dallo stesso datore di lavoro gli assegni, perché
è proprio compito di quest’ultimo comunicare all’INPS variazioni che riguardano
il tuo stato famigliare.
Queste le agevolazioni per i genitori single
affidatari e i sostegni economici più concreti, tenendo conto che, a parte
eventuali e quanto mai probabili (!) lungaggini burocratiche, nel caso ti
muovessi in ritardo, è possibile richiedere il pagamento retroattivo degli assegni fino ai 5 anni precedenti.
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