domenica 8 novembre 2015

Per i genitori single e non, il 13/11 entra in vigore la Legge sulla continuità affettiva




La Legge 173/2015 sull’affido familiare (a modifica della L. n. 184/1983entra in vigore il 13 novembre.

Sono felice di ripercorrerne qui di seguito i punti salienti che interessano i genitori affidatari, tutti: genitori single, in coppia (di fatto o coniugati), con o senza figli.

Ti puoi soffermare su due punti fondamentali: 

  • D’ora in poi il legame con i genitori affidatari - laddove sia dimostrato essere anche d’interesse del minore – sarà sempre tutelato, seppure il piccolo dovesse tornare nella famiglia di origine, o passare ad altro affido familiare (L. 184/1983, art. 4, comma 5);
  •  Il ruolo dei genitori affidatari sarà rafforzato (art. 5, comma 1, legge 184/1983): “L’affidatario, o l’eventuale famiglia collocataria, deve essere convocato a pena di nullità nei procedimenti!”.

Novità queste che riguardano i genitori affidatari, tutti.

Ora veniamo alle modifiche che riguardano invece solo alcuni genitori affidatari: quelli “regolarmente” (!) coniugati (o in convivenza dimostrabile da almeno tre anni), e i genitori single (i grandi esclusi dalla riforma!). 

Per quanto riguarda i primi, finalmente, con la legge 173/2015, godranno di un “canale preferenziale” per chiedere l’adozione in Italia del piccolo che hanno in affido familiare, se questo “durante un prolungato periodo di affidamento” (comma 5-bis art.4, legge 184/1983) fosse dichiarato adottabile.

In questo caso il Tribunale, nell’accettare la loro richiesta di adozione in Italia, terrebbe "conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”.

Tra l’altro nell’art.25 è introdotto il comma 1-bis che estende le regole del procedimento adottivo anche all’ipotesi del prolungato periodo di affido familiare.

E’ implicito che la coppia di genitori affidatari cui sto facendo riferimento deve avere i requisiti richiesti dall’art. 6 (matrimonio).

Altrettanto implicito è l’esclusione dei genitori single affidatari (!).

Arriviamo quindi a Te, sempre che tu appartenga a questa cerchia ristretta! 

Per i genitori single affidatari non sarà riservato un vero e proprio “canale preferenziale” quanto piuttosto un pertugio, un minuscolo varco verso l’adozione in Italia (con la modifica apportata all’art. 44, comma 1, L. 184/1983).

Solo se riusciranno a dimostrare di essere stati buoni, bravi e capaci di stabilire un buon rapporto con il loro piccolo “anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento”… allora potranno (molto probabilmente) ricorrere all’adozione in casi particolari.

Possibilità verosimile solo, e soltanto se, il loro piccolo in affido familiare risulta essere orfano di padre e madre.

Insomma, la Legge 173/2015 è uguale per tutti nella tutela del legame costruito durante l’esperienza di affido.

Diventa poco più selettiva (!) laddove si parla di possibile passaggio dall’affido familiare all’adozione in italia: qui i genitori single affidatari pare proprio non essere considerati più tali (!).

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